Sentenza n. 189 del 1970
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SENTENZA N. 189

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1968 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Vargiu Marta e D'Atri Mario ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - In un giudizio civile pendente davanti al tribunale di Cagliari tra Marta Vargiu, coniuge superstite di Silverio D'Atri, (e Simonetta Staico) da una parte, e Mario D'Atri, figlio di precedente matrimonio del de cuius, (nonché i germani Rosina, Filomena e Antonio D'Atri) dall'altra, avendo il convenuto dedotto che la domanda dell'attrice era basata sopra una disposizione testamentaria nulla perché in contrasto con le norme di cui agli artt. 595 e 599 del codice civile, l'attrice eccepiva che le richiamate norme fossero illegittime costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Le parti, successivamente, svolgevano le loro ragioni. Per la Vargiu e la Staico, anzitutto, le dette norme darebbero vita ad una disuguaglianza di fronte alla legge tra le prime nozze e le ulteriori e sotto lo specifico profilo dei rapporti tra il coniuge del binubo, in quanto destinatario di una limitazione, ed il binubo medesimo; ancora, la libertà negoziale sarebbe limitata e condizionata da discriminazioni fondate su una condizione personale; ed infine, l'art. 595 creerebbe una disparità di trattamento di fronte alla libertà testamentaria a seconda che il testatore sia legato da prime o da ulteriori nozze, là dove la Costituzione assicura eguale dignità sociale e giuridica all'unione matrimoniale senza distinzione tra le prime nozze e le ulteriori.

I D'Atri, in contrario, osservavano che le anzidette norme, operanti da oltre un secolo senza critiche e rilievi, mirano ad assicurare una eguaglianza di trattamento tra i componenti della famiglia legittima del de cuius, che abbia contratto più di un matrimonio, facendo in modo che il secondo coniuge non privi direttamente o indirettamente i figli del defunto di quanto ad essi sarebbe stato lasciato dal loro genitore; e non producono quindi alcuna menomazione della dignità dell'unione matrimoniale.

2. - Il tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'11 ottobre 1968, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione così prospettata.

Sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, che impone di trattare in modo eguale fattispecie eguali, senza discriminazioni ingiustificate basate sul sesso, la razza, la lingua, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali dei cittadini, perché gli artt. 595 e 599 assoggettano ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a seconda che quest'ultimo abbia o meno contratto un precedente matrimonio creando in tal modo una situazione di inferiorità per il coniuge del binubo fondata su una condizione meramente personale.

Secondo il tribunale, del pari sarebbe violato l'art. 29 della Costituzione, perché le limitazioni in discorso mal si conciliano con il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale senza distinzione tra le prime nozze e le ulteriori e perché é inspiegabile la posizione di inferiorità attribuita dalla legge al coniuge del binubo nei confronti della generalità dei terzi - anche estranei alla famiglia - ai quali il testatore é libero di lasciare l'intera disponibile.

3. - Regolarmente comunicata, notificata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969) l'ordinanza, davanti a questa Corte si costituiva Mario D'Atri a mezzo degli avvocati prof. Lino Salis, Giovanni Dore e Mario Morelli con comparsa depositata il 24 luglio 1969, e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con atto d'intervento e deduzioni depositate il 15 aprile 1969.

Il D'Atri concludeva per la fondatezza della sollevata questione. Preliminarmente dichiarava che a causa delle agitazioni sindacali nel settore postale non erano arrivati a Cagliari molti numeri della Gazzetta Ufficiale e su quelli pervenuti non figurava la pubblicazione richiesta dall'art. 3 delle disposizioni integrative del 1956; constatato poi che l'ordinanza era stata pubblicata circa quattro mesi prima, per il caso in cui la Corte non avesse ritenuto di dover considerare gli scioperi nel servizio postale come causa di forza maggiore idonea a sanare ogni possibile decadenza, deduceva che non fosse perentorio il termine di cui al citato art. 3, che la costituzione dovesse essere considerata rituale fino alla scadenza del termine fissato dall'art. 10 delle stesse Norme integrative e comunque che gli dovesse essere consentito di svolgere le sue ragioni entro quest'ultimo termine e di svilupparle ulteriormente all'udienza.

L'Avvocatura generale dello Stato si pronunciava per la non fondatezza della questione. Dichiarava di non condividere i dubbi del giudice a quo sulla legittimità costituzionale delle norme in questione, a) perché la ratio della disposizione contenuta nell'art. 595 risiede nella necessità di salvaguardare gli interessi patrimoniali dei figli del primo matrimonio del binubo dalla possibilità di influenza negativa sull'animo del binubo stesso da parte del secondo coniuge e nella necessità di tutelare il preesistente nucleo familiare del binubo in modo tale che l'inserimento in esso del secondo coniuge non si trasformi in fattore di dissenso o di disgregazione del nucleo stesso; b) perché, conseguentemente, la limitazione di cui all'art. 595 trae motivo non già da una volontà discriminatrice conseguente alla condizione personale del secondo coniuge, bensì dalla realtà oggettiva costituita dalla famiglia del binubo, nella quale il secondo coniuge é chiamato ad inserirsi; c) perché, conclusivamente, non sono configurabili due situazioni eguali e comunque la pretesa differenziazione non é ingiustificata; d) e perché non é ravvisabile il contrasto con l'art. 29, in quanto non vi é alcuna degradazione delle seconde nozze rispetto alle prime, dato che solo per quelle rileva la situazione oggettiva posta a base della norma (preesistenza del nucleo familiare del binubo); ed in quanto l'ipotizzata discriminazione tra il coniuge del binubo ed il terzo non potrebbe avere carattere ingiustificatamente vessatorio o punitivo e la limitazione invece trova la sua ragion d'essere in esigenze dirette proprio a salvaguardare l'unità della famiglia nel pieno rispetto del principio stabilito dall'art. 29 della Costituzione.

4. - All'udienza del 14 ottobre 1970, il prof. Avv. Lino Salis insisteva perché la Corte volesse considerare tempestiva la costituzione di Mario D'Atri o almeno ritualmente depositate le deduzioni scritte e la memoria, e comunque perché lo volesse ammettere alla discussione orale circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Ma la Corte, con ordinanza emessa in camera di consiglio, dichiarava tardiva la costituzione del D'Atri.

L'Avvocato dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, insisteva nelle deduzioni svolte con l'atto di intervento.

La causa, infine, passava in decisione.  

Considerato in diritto 

1. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 595 e 599 del codice civile sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, non é fondata.

2. - Si ritiene da parte del giudice a quo che le norme denunciate assoggettano "ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a seconda che quest'ultimo avesse o meno contratto un precedente matrimonio, creando, in tal modo, una situazione di inferiorità per il coniuge del binubo, la quale, per essere fondata su una condizione meramente personale, non trova giustificazione e appare in contrasto con il precetto" di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilità giuridica di ricevere per testamento dal binubo, invero, é posta una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo.

Senonché, ad avviso della Corte, tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa, relativamente alla quale é stata sollevata la questione, e gli interessi oggetto della tutela.

Con i citati artt. 595 e 599, nell'ipotesi di sopravvivenza di figli di precedenti matrimoni e del coniuge, e qualora il de cuius, con donazioni o disposizioni testamentarie, direttamente o a mezzo di persone interposte, abbia voluto assicurare sulla disponibile al coniuge una posizione migliore di quella conseguibile dal meno favorito di detti figli, il legislatore dispone che questi possono ottenere la riduzione delle liberalità, inter vivos o mortis causa, fino a realizzare in concreto la parità di trattamento tra il meno favorito di essi figli ed il coniuge.

Ora tale disciplina legislativa é dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Tutto ciò basta ad escludere l'irrazionalità della norma, ispirata per il resto a valutazioni del legislatore non sindacabili in questa sede.

Del pari non ricorre il denunciato contrasto con l'art. 29 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione il disfavore nei confronti del coniuge del binubo porterebbe ad un trattamento differenziato, per cui in relazione alla parte disponibile del patrimonio del de cuius si avrebbero l'incapacità (ex artt. 595 e 599) a succedere per testamento del coniuge del binubo e la piena capacità, invece, del coniuge del non binubo e addirittura delle persone estranee alla famiglia; e tale trattamento differenziato mal si concilierebbe "con il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale, senza distinzione tra le prime nozze e le ulteriori".

La Corte, invece, avverte che nelle due ipotesi lo status di coniuge (marito o moglie) sostanzialmente é caratterizzato dalle stesse situazioni giuridiche soggettive, per cui nel caso di seconde o ulteriori nozze non si può parlare, almeno a proposto della normativa in esame, di degradazione, neppure patrimoniale, di dette nozze rispetto alle prime.

La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del binubo sussiste infatti solo sul terreno successorio ed in una particolare ipotesi, ed entro quell'ambito, come si é visto, non é irrazionale.

D'altra parte, data la sua limitata importanza ed incidenza, non basta a qualificare in modo speciale il matrimonio ed i rapporti che ne conseguono e comunque non é tale da integrare un'entità in contrasto con il principio di parità morale e giuridica dei coniugi.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 595 e 599 del codice civile, sollevata, con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costruzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1970.